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Tutela del consumatore ed esecuzione forzata

News - Tutela del consumatore ed esecuzione forzata

Tutela del consumatore ed esecuzione forzata
Con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in un procedimento di esecuzione sulla tutela del consumatore seguendo il principio espresso della Corte di giustizia europea nelle sentenze del 16/17 maggio 2022 (C-600/19, C-693/19, C-831/19, C-725/19). Le predette sentenze affermano che una clausola di natura vessatoria contenuta in un contratto, se abusiva, rimane tale anche nel caso in cui non vi sia stata l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore. L’accertamento della validità di tali clausole spetta al giudice monitore e, tale obbligo, gli impone di verificare l’eventuale abusività delle clausole, potendo disporre anche di autonomi poteri istruttori per chiarire il contenuto e la natura di suddette clausole. In caso di concessione del decreto ingiuntivo, esso deve essere motivato dando così certezza dell’avvenuto controllo, in caso, però, di una concessione in assenza di motivazione, spetterà poi al giudice dell’esecuzione verificare l’eventuale presenza di clausole vessatorie che potrebbero andare ad incidere sulla la validità del credito stesso. Tale controllo può avvenire tramite un’istruzione sommaria da parte del giudice dell’esecuzione, esplicabile fino al momento dell’assegnazione o vendita del bene/credito. Inoltre, le parti del giudizio dovranno essere informate sull’esito di suddetta verifica da parte del giudice e, se essa darà esito positivo, il debitore deve essere debitamente informato – in caso di mancata comparizione nel procedimento di esecuzione mediante notifica del provvedimento - che avrà 40 giorni per poter proporre, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., opposizione tardiva all’ingiunzione, ma unicamente per accertare la vessatorietà delle clausole.


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