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Sulla sospensione della patente

a disposizioni vigenti, la sospensione della patente di guida è consentita solo se la normativa prevede esplicitamente la sanzione accessoria della sospensione stessa.
Nel caso specifico, la ricorrente, residente a Monaco, ha presentato ricorso contro un'ordinanza della Prefettura che ha disposto ai sensi degli articoli 129, comma 1, e 218 del C.d.S in seguito a una violazione dell'art. 154, commi 1 e 8 C.d.S. accertata da parte della Polizia Municipale la sospensione della sua patente di guida per un periodo di 15 giorni. La ricorrente ha contestato l'illegittimità del provvedimento, sostenendo che la violazione contestata non comportava la sospensione della patente come sanzione accessoria, perché non espressamente prevista come tale dalla violazione principale contestata.
L’art. 129 del C.d.S richiede che la norma di comportamento violata deve prevedere esplicitamente la sospensione della patente come sanzione accessoria e anche l'articolo 218 del C.d.S. chiarisce che la sospensione della patente di guida può essere applicata solo se esiste una norma che preveda esplicitamente tale sanzione come conseguenza della violazione commessa. In base a quanto esposto il ricorso presentato è stato accolto e di conseguenza il provvedimento di sospensione è stato annullato.

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