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Furto di veicolo nel parcheggio dell’hotel: nessun risarcimento senza contratto di deposito

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La responsabilità dell’albergatore per il furto di veicoli parcheggiati presso la struttura sorge esclusivamente se si è perfezionato un contratto di deposito, che richiede la consegna effettiva delle chiavi o del veicolo stesso all’albergatore o a un suo incaricato.
L’art. 1785-quinquies c.c. esclude la responsabilità dell’albergatore per i veicoli, demandando l’applicazione della disciplina del deposito ordinario per accertare l’esistenza di un obbligo di custodia.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la semplice disponibilità di un posto auto, anche qualora delimitato da sbarre o dotato di sistemi di accesso automatizzato, non determina il perfezionamento di un contratto di deposito. Essendo questo un contratto di natura reale, è infatti indispensabile dimostrare l’effettivo affidamento materiale del veicolo tramite la consegna di esso o delle chiavi. In mancanza di tali elementi, l’albergatore non è tenuto alla custodia né responsabile per furto o danni al mezzo.
 
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