In un caso di un cittadino di cittadinanza germanica,
residente in Italia, percipiente una pensione tedesca, erogata dalla “Deutsche
Rentenversicherung Bund”, l’Agenzia delle Entrate di Brescia ha annullato il
proprio avviso di accertamento, in esercizio del potere di autotutela,
ritenendo “dimostrata la natura pubblicistica della pensione percepita dalla
parte”.
Infatti, la Convenzione tra l’Italia e la Germania
(firmata a Bonn il 18.10.1989 e ratificata in Italia con legge n. 459 del
24.11.1992) per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi
ha stabilito come devono essere tassate le pensioni di fonte estera,
distinguendo tra pensioni pubbliche e pensioni private. L ´art. 19 della
Convenzione dispone che le pensioni pubbliche (cioè quelle pagate da uno Stato
o da una sua suddivisione amministrativa o ente) sono assoggettate a tassazione
solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella
estera; generalmente esse sono imponibili solo nello Stato da cui provengono
(tassazione del reddito nello Stato della fonte).