Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili n. 26727 del 15.10.2024
Con
questa pronuncia le Sezioni Unite Civili, a cui è stata rimessa una questione
di particolare importanza e, cioè, se nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da
quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’attore opponente
non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia
limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto nonché,
in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la
modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso
per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo
per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno
per responsabilità precontrattuale, hanno affermato i seguenti principî:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte
dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella
introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro
fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della
originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione”
“… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre
nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda
presentare, non potendo invece riservarle fino all’ultimo giro offerto
dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda
dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta,
gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se
non stricto sensu riconvenzionali”.
Secondo le Sezioni
Unite, dall’avvio “monitorio” del contenzioso non può derivare alcuna
cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema
decidendum, come se il convenuto opposto le avesse esaurite nella fase
monitoria. Le stesse arrivano, quindi, a riconoscere la legittimazione del
convenuto opposto a proporre domande riconvenzionali in senso proprio e domande
subordinate alternative a quella introduttiva, ammissibili perché correlate a
quella originaria attraverso lo strumento teleologico dell’interesse. Resta da
verificare la compatibilità di questo approdo interpretativo con gli strumenti
processuali oggi disponibili, dei quali le Sezioni Unite non si occupano,
neppure nella prospettiva della ritualità evocata dall’art. 171-ter, n. 1,
c.p.c. (introdotto dalla c.d. “Riforma Cartabia”).