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Opposizione a decreto ingiuntivo / ammissibilità di domande nuove dell’opposto

Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili n. 26727 del 15.10.2024

Con questa pronuncia le Sezioni Unite Civili, a cui è stata rimessa una questione di particolare importanza e, cioè, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’attore opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto nonché, in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, hanno affermato i seguenti principî:

“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione” 

“… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’ultimo giro offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali”.

Secondo le Sezioni Unite, dall’avvio “monitorio” del contenzioso non può derivare alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se il convenuto opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Le stesse arrivano, quindi, a riconoscere la legittimazione del convenuto opposto a proporre domande riconvenzionali in senso proprio e domande subordinate alternative a quella introduttiva, ammissibili perché correlate a quella originaria attraverso lo strumento teleologico dell’interesse. Resta da verificare la compatibilità di questo approdo interpretativo con gli strumenti processuali oggi disponibili, dei quali le Sezioni Unite non si occupano, neppure nella prospettiva della ritualità evocata dall’art. 171-ter, n. 1, c.p.c. (introdotto dalla c.d. “Riforma Cartabia”).

 
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