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La dichiarazione di accettazione dell’eredità resa dinanzi a un notaio italiano con contestuale formazione dell’inventario non determina la litispendenza ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012 (EuErbVO).

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La de cuius, cittadina italiana, aveva trascorso gli ultimi anni di vita in Germania.
Uno degli eredi ha reso dinanzi a un notaio italiano la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario e ha fatto redigere l’inventario.

Il tribunale tedesco (Amtsgericht) ha inizialmente manifestato dubbi circa la propria competenza a rilasciare il certificato successorio europeo, ritenendo che con la dichiarazione di accettazione resa in Italia si fosse determinata la litispendenza.

La richiedente ha invece argomentato che la dichiarazione di accettazione e la formazione dell’inventario producono l’effetto di separare il patrimonio del defunto da quello dell’erede – che in tal modo non risponde con i propri beni personali degli eventuali debiti ereditari – ma non comportano litispendenza ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012.

La competenza del notaio italiano a ricevere la dichiarazione e a compiere i relativi atti deriva dal diritto internazionale privato e in particolare dal Regolamento (UE) n. 650/2012, segnatamente dall’art. 13 in combinato disposto con l’art. 28. Quest’ultimo stabilisce infatti che, oltre al giudice competente per la successione ai sensi del Regolamento, ossia oltre al foro generale determinato dagli artt. 4 e 10 del Regolamento, sono competenti a ricevere dichiarazioni di accettazione o di limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari i giudici del luogo in cui la persona (in questo caso la richiedente) ha la propria residenza abituale. La forma di tale dichiarazione deve conformarsi, ai sensi dell’art. 28, al diritto dello Stato membro la cui legge sia applicabile, quindi alla normativa italiana.

La competenza del notaio, in base all’art. 13 EuErbVO, si limita pertanto alla ricezione della dichiarazione di accettazione e agli atti conseguenti, e non può essere qualificata come introduzione di un procedimento ai sensi dell’art. 14 del Regolamento con la conseguenza che non si può parlare di litispendenza ai sensi dell’art. 17..

L’art. 17 del Regolamento dispone infatti che la litispendenza sussiste soltanto quando dinanzi ai giudici di Stati membri diversi siano pendenti procedimenti riguardanti la stessa domanda tra le stesse parti. Nella fattispecie ciò non ricorre.

Il tribunale tedesco ha condiviso questa argomentazione e ha rilasciato il certificato successorio europeo.

 
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