Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bolzano,
nell’ambito di un procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza
di restituzione di cose sequestrate ai sensi dell’art. 263, com. 5, c.p.p., si
è pronunciato sull’applicabilità dell’art. 1153 c.c. nel caso di acquisto di
un’autovettura, già oggetto di furto, da parte del terzo in buona fede, al
quale l’autovettura era stata sequestrata. Oggetto del procedimento di
opposizione sono stati due decreti del PM che hanno negato il dissequestro di
due autovetture rubate, successivamente rivendute a terzi in buona fede.
In un primo momento, tenuto conto dell’art. 263, com. 3, c.p.p., che
dispone che “in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate,
il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in
primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro”, il GIP di Bolzano,
sposando la più recente tesi giurisprudenziale (cfr. Cass. pen. n. 33047/2024),
ha disposto di rimettere la soluzione della controversia sulla proprietà delle
vetture al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo il
sequestro in atto, assegnando un termine alle parti per l’instaurazione del
procedimento civile.
Dopo la scadenza del termine fissato alle parti, senza che nessuna di esse
abbia incardinato il giudizio davanti al giudice civile ex art. 263, com. 3,
c.p.p., il GIP di Bolzano, sulla base del principio che “se, invece, non vi
è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente
restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino legittimamente
appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati”
(cfr. Cass. pen. n. 26914/2013), con ordinanza del 30.04.2025, ha accolto
l’opposizione al rigetto delle istanze di dissequestro, disponendo la
restituzione delle due autovetture.
Oltre al riflesso puramente procedimentale, l’ordinanza del GIP si
distingue per il fatto di aver disposto la restituzione della seconda vettura,
già oggetto di furto, ma con il telaio contraffatto, al terzo acquirente
in buona fede. Dagli atti, infatti, è emerso che la seconda vettura era esposta
in vendita al pubblico presso un centro commerciale, che la vettura in
questione veniva offerta in vendita da parte di una società esercente la
vendita di autovetture e che l’acquirente aveva effettuato i pagamenti tramite
bonifici bancari, consegnando la sua vecchia vettura in permuta. Fra l’altro, i
documenti relativi alla vettura in questione venivano elargiti da un’agenzia
che si occupa di pratiche automobilistiche, mentre l’accertamento della
contraffazione del telaio aveva richiesto approfondite indagini tecniche da
parte della polizia giudiziaria.
Pertanto, sulla scia dell’orientamento espresso dalla Cassazione, il GIP di
Bolzano ha ritenuto l’acquirente della seconda vettura con il telaio
contraffatto meritevole dell’applicazione dell’art. 1153 c.c., in quanto “ai
beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non
iscritti o non iscritti come nel caso del veicolo registrato con il numero di
telaio contraffatto, non si applica la norma di cui all’art. 1156 c.c.”
(cfr. Cass. civ. n. 5600/2001).