Tribunale di Livorno- procedimento penale – art. 5 D.Lgs
74/2000 – archiviazione
Nel caso di una società estera che apre in Italia un
ufficio di rappresentanza con l’esclusivo compito di svolgere attività ai fini
di pubblicità e promozione dei prodotti, sviluppando la rete dei
concessionari/clienti, il Tribunale ha accolto la richiesta di archiviazione
del Pubblico Ministero (a seguito della ns. memoria
difensiva ex art. 415-bis c.p.p.), ritenendo che “non vi sono elementi
probatori per sostenere l´azione penale in quanto effettivamente non si tratta
di una stabile organizzazione, tenuto conto che l´art. 5 del D.Lgs 74/2000
prevede la sussistenza di tale reato solo se vi sia stabile organizzazione in
Italia e che vengano svolte sul territorio la gestione amministrativa, le
decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché di programmazione di
tutti gli atti necessari affinchè sia raggiunto il fine sociale non rilevando
il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell´espletamento dei
servizi”.
Inoltre, la sentenza n. 7202 del 18.03.2024 della Corte
di Cassazione, che ha segnato una svolta nella giurisprudenza italiana in
riferimento alla stabile organizzazione, ha specificato che la “sede
secondaria” di una società estera può operare senza essere qualificata come
stabile organizzazione evitando la tassazione in Italia “…se la sede secondaria
si limita a veicolare le indicazioni sulla scontistica applicabile tramite
e-mail o telefonicamente, sempre che si avvisi la centralità esterna all´Italia
del potere decisionale”.