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Il cessionario di un credito che fa valere nei confronti del debitore deve provare che il credito è di esclusiva titolarità del cedente

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In presenza di più creditori di una prestazione divisibile l’obbligazione è parziaria. Nel caso di contratto di appalto, ciascuno degli appaltatori può esigere dall’appaltante solo la quota corrispondente alla sua opera; e il committente che pagasse per intero ad uno solo degli appaltatori non sarebbe liberato nei confronti degli altri, che potrebbero costringerlo a pagare di nuovo la parte di loro spettanza. Pertanto, una società mandataria di un’ATI che realizza con le altre imprese mandanti una opera pubblica e cede le proprie riserve iscritte per i lavori aggiuntivi eseguiti, può trasferire solamente le riserve di cui è titolare e non quelle delle società mandanti. Nel caso in esame la debitrice convenuta in giudizio dalla cessionaria per l’accertamento delle riserve iscritte con conseguente condanna al pagamento del relativo indennizzo aveva eccepito che la cessionaria non aveva fornito la prova se ed in quale misura i lavori aggiuntivi oggetto di riserva siano effettivamente riferibili alla cedente ed in mancanza di tale prova l’intera domanda doveva essere rigettata. Il Tribunale delle Imprese di Trento con sentenza n 439/2022, appurato che in effetti dalla documentazione prodotta e dalla consulenza tecnica d’ufficio eseguita non era possibile discriminare con certezza tra le lavorazioni eseguite dalle società partecipanti all’ATI, ha condiviso questa eccezione e quindi rigettato le domande attoree della cessionaria. La sentenza del Tribunale di Trento è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 17/2024.
La società appaltante è stata difesa in entrambi i giudizi dai nostri legali Andreas Widmann, Thomas Tiefenbrunner e Ulrich Marsoner
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